Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo IX - Della esdebitazione

Art. 144

Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. (1) (2) (3) (CCII)

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(1) Comma modficato dall’art. 10 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»


GIURISPRUDENZA


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