Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. I - Della chiusura del fallimento

Art. 121
Casi di riapertura del fallimento

I. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

II. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà.

III. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

IV. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

V. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. I - Della chiusura del fallimento

Art. 121
Casi di riapertura del fallimento

I. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

II. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza: (1)

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. (2)

III. La sentenza può essere appellata a norma dell’art. 18. (3)

IV. La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.

V. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

VI. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

________________

(1) Comma modificato dall’art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica  entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) N. 2 sostituito dall’art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica  entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma introdotto dall’art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica  entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. I - Della chiusura del fallimento

Art. 121
Casi di riapertura del fallimento


I. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. (CCII)

II. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; (CCII)

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. (CCII)

III. La sentenza può essere reclamata a norma dell’art. 18. (1) (CCII)

IV. La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17. (CCII)

V. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. (CCII)

VI. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti. (CCII)

________________

(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. D. Lgs. 12 settembre 2007. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).