Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Art. 113-bis
Scioglimento delle ammissioni con riserva (1)
I. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. (CCII)
________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 103 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Articolo introdotto dall’art. 103 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.