Legge Fallimentare e Massimario
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Art. 113
Ripartizioni parziali (1)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: (CCII) [solo per utenti Premium]
1) ai creditori ammessi con riserva; (CCII) [solo per utenti Premium]
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; (CCII) [solo per utenti Premium]
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; (CCII) [solo per utenti Premium]
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. (CCII) [solo per utenti Premium]
(1) Articolo sostituito dall’art. 102 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.