Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo

Art. 113
Ripartizioni parziali

I. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;

2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;

3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;

4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.

TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo

Art. 113
Ripartizioni parziali (1)


I. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: (CCII)

1) ai creditori ammessi con riserva; (CCII)

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; (CCII)

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; (CCII)

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. (CCII)

II. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente. (CCII)

III. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 102 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.