Legge Fallimentare e Massimario
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
Art. 111-ter
Conti speciali (1)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. (CCII)
II. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate. (CCII)
III. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
(CCII)
(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.