Legge Fallimentare e Massimario
Capo I - Della dichiarazione di fallimento
Art. 11
Fallimento dell’imprenditore defunto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1) (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. (CCII) [solo per utenti Premium]
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(1) Comma sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. 9 gennaio 2006. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.