Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 11

Fallimento dell’imprenditore defunto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente.  (CCII) [solo per utenti Premium]

II. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)  (CCII) [solo per utenti Premium]

III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. (CCII) [solo per utenti Premium]

________________

(1) Comma sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. 9 gennaio 2006. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.



GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM