Legge Fallimentare e Massimario
Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo (1)
Sez. I - Disposizioni generali
Art. 104
Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio. (CCII) [solo per utenti Premium]
IV. Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. (CCII) [solo per utenti Premium]
V. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio. (CCII) [solo per utenti Premium]
VI. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. (CCII) [solo per utenti Premium]
VII. Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]
VIII. I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1). (CCII) [solo per utenti Premium]
IX. Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.
(CCII) [solo per utenti Premium]
(1) Ultimo periodo aggiunto, con effetto dal 19 aprile 2019, dall'art. 2 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55.