Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore


Art. 77

Inammissibilità della domanda di concordato minore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

Relazione illustrativa
L’art. 77 prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, che solo in parte coincidono con quelle impediscono al consumatore di ottenere l’omologazione del paino di ristrutturazione dei debiti. Si tratta dell’incompletezza della documentazione di cui ai due precedenti articoli, della mancanza dei requisiti dimensionali dell’imprenditore, dell’avere il debitore già beneficiato dell’esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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