Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
Art. 76
Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (2).
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti (3) del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (4);
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura. (5)
f) [...] (6)
g) [...] (7)
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 20, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» con le seguenti: «nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
(3) L’art. 20, comma 3, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «esistenza di atti» le seguenti: «in frode o di atti».
(4) L’art. 20, comma 3, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera d) del comma 2 le parole: «nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria» con le seguenti: «nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata».
(5) L’art. 20, comma 3, lettera b), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera e) del comma 2 il segno d'interpunzione: «;» con il seguente: «.».
(6) Lettera abrogata dall’art. 20, comma 3, lettera b), numero 4) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La lettera abrogata recitava: «f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei creditori;».
(7) Lettera abrogata dall’art. 20, comma 3, lettera b), numero 4) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La lettera abrogata recitava: «g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.