Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Art. 69
Condizioni soggettive ostative
1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Relazione illustrativa
Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare.
Ne consegue che non solo sono ostative all’accesso alla procedura l’avere già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l’avere determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti.
A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede.
Tali condotte, come previsto dall’art. 282, impediscono l’esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata.
Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può proporre opposizione in sede di omologazione né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Art. 69
Condizioni soggettive ostative
1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (2).
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.