Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore


Art. 70

Apertura e omologazione del piano (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. (3)

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. (4)

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, (5) il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento [...] (5). Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. (6)

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, (7) e provvede con decreto.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. (8)

8. La sentenza che provvede sull'omologazione (9) e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro i due giorni successivi (9) a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

9. [...] (10)

10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice [...] (11) dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. [...] (12)

11. [...] (13)

12. [...] (14)

____________________
(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 19, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Apertura e omologazione del piano».
(3) Comma sostituito dall’art. 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.».
(4) Comma sostituito dall’art. 19, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.».
(5) L’art. 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 4, dopo le parole: «al comma 1,» le seguenti: «primo periodo,» ed ha soppresso le parole: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati».
(6) Periodo aggiunto dall’art. 19, comma 2, lettera c), numero 3) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(7) L’art. 19, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 5, dopo le parole: «scambio di memorie scritte» il segno d'interpunzione: «,».
(8) Comma sostituito dall’art. 19, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.».
(9) L’art. 19, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «di omologa» con le seguenti: «che provvede sull'omologazione» ed ha sostituito le parole: «quarantotto ore» con le seguenti: «i due giorni successivi».
(10) Comma abrogato dall’art. 19, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.».
(11) L’art. 19, comma 2, lettera h), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al primo periodo le parole: «provvede con decreto motivato e».
(12) L’art. 19, comma 2, lettera h), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso il secondo periodo del comma 10. Il periodo soppresso recitava: «Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.».
(13) Comma abrogato dall’art. 19, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.».
(14) Comma abrogato dall’art. 19, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM