Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo I
Accordi
Sezione II
Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi (1)
Art. 60
Accordi di ristrutturazione agevolati
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
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(1) L’art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022 ha così
sostituito il nome della rubrica della sezione II.
Relazione illustrativa
L’articolo, in attuazione dell’art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee.
Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo I
Accordi
Sezione II
Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi
Art. 60
Accordi di ristrutturazione agevolati
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'articolo 54 (2).
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1, lettera b), le parole: «misure protettive temporanee» con le seguenti: «le misure protettive di cui all'articolo 54».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.