Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo I
Accordi

Sezione II
Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi (1)

Art. 59

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

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(1) L’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022 ha così sostituito il nome della rubrica della sezione II.


Relazione illustrativa
La disposizione disciplina gli effetti dell’accordo sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili.
I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall’art. 1239 codice civile; disciplina che non si applica, in forza del comma 2, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell’accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati.
Il terzo comma, in linea con quanto previsto nell’art. 5 comma 1, lett. d) legge delega n. 155/2017, estende, salvo patto contrario, l’efficacia dell’accordo della società ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo. Il testo integrale della Relazione illustrativa


GIURISPRUDENZA


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