Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo I
Accordi

Sezione I
Piano attestato di risanamento (1)


Art. 56

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (2)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;

e) gli apporti di finanza nuova;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;

g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica [...] del piano.

4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

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(1) L’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022 ha così sostituito il nome della rubrica della sezione I.
(2) Articolo così sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.


GIURISPRUDENZA


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