Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III
Disciplina dei procedimenti

Art. 366

Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura é imputabile al creditore o al debitore.».

2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.



Relazione illustrativa
La norma prevede che in caso di revoca della liquidazione giudiziale le spese della procedura, compreso il compenso del curatore, siano poste a carico del creditore istante, anche se non condannato ai danni, se con il suo comportamento ha dato causa all’apertura della procedura. La disposizione mira dunque a stabilire un criterio chiaro di individuazione del soggetto tenuto a farsi carico di tali spese e ad agevolare il curatore, il quale non ha titolo per partecipare personalmente al giudizio di reclamo, nel recupero del compenso liquidatogli dal tribunale.
E’ dettata una disposizione transitoria diretta a stabilire l’immediata applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle revoche delle dichiarazioni di fallimento. Il testo integrale della Relazione illustrativa


GIURISPRUDENZA


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