Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria
Capo III
Disciplina dei procedimenti
Art. 364
Certificazione dei debiti tributari
1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonchè per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.
Relazione illustrativa
Analogamente a quanto previsto per i debiti nei confronti di INPS e INAIL, prevede l’obbligo di rilascio della certificazione dei debiti tributari in capo agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza, rimettendo ad Agenzia delle entrate l’elaborazione della modulistica necessaria. Il testo integrale della Relazione illustrativa