Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VIII
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Art. 319
Sequestro conservativo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.

2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.



Relazione illustrativa
L’articolo 319 disciplina il sequestro conservativo nel senso di ribadire che trattandosi di sequestro funzionale a un’esecuzione individuale è destinata ad arrestarsi ove intervenga la procedura concorsuale, coerentemente con quanto previsto dall’art.150. Il testo integrale della Relazione illustrativa