Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 311

Liquidazione dell'attivo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.



Relazione illustrativa
L’art. 312 riproduce il testo dell’art. 210 della l. fall., attribuendo al commissario liquidatore il compito di procedere alla liquidazione dell’attivo. La norma prevede che la vendita degli immobili o di beni mobili in blocco debba essere autorizzata dall’autorità che vigila sulla liquidazione, con il parere del comitato di sorveglianza. Il testo integrale della Relazione illustrativa