Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione coatta amministrativa
Capo II
Procedimento
Art. 312
Ripartizione dell'attivo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
Relazione illustrativa
La norma regola la ripartizione dell’attivo, prevedendo anche, come già l’art. 212 della l. fall., la possibilità di distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa