Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 303

Effetti del provvedimento di liquidazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.

2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.



Relazione illustrativa
La norma riprende le previsioni dell’art. 200 della l. fall. e disciplina gli effetti del provvedimento di liquidazione sul patrimonio dell’impresa o dell’ente e di opponibilità degli atti ai creditori.
Le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo delle società, persone giuridiche cessano, salvo il caso di proposizione di concordato della liquidazione.
La norma attribuisce al commissario la rappresentanza, anche processuale, dell’ente assoggettato alla liquidazione e gli assegna il compito di procedere all’accertamento del passivo. Il testo integrale della Relazione illustrativa