Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 279
Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.



Relazione illustrativa
L’articolo 279 stabilisce, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della l. n. 155 del 2017, che il beneficio della esdebitazione può essere conseguito al momento della chiusura della procedura di liquidazione, e comunque decorsi almeno tre anni dalla sua apertura.
Il secondo comma fissa invece il termine più breve di soli due anni a favore dell’imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi; si tratta di un assegnare un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 279
Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. (abrogato) (1)

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(1) Comma abrogato dall’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo X
Esdebitazione

Sezione I
Disposizioni generali in materia di esdebitazione (2)


Art. 279
Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2 (3), il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica della sezione I (Titolo V, Capo X) con la seguente: «Disposizioni generali in materia di esdebitazione».
(3) L’art. 42, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «dell'articolo 280» con le seguenti: «degli articoli 280 e 282, comma 2»
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.