Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 277
Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Relazione illustrativa
La disciplina della liquidazione controllata si chiude con la disciplina dei crediti sorti in corso di procedura (con disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 14-duodecies della l. n. 3 del 2012).
In particolare, al comma 1, si prevede l’improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito web del Ministero e, se si tratta di imprenditore, presso il registro delle imprese.
Al comma 2, si attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 277
Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. [...] (2)
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) Comma abrogato dall’art. 41, comma 11 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.