Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato


Art. 276

Chiusura della procedura
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio (2). Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. (3) Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 41, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «La procedura si chiude con decreto» le seguenti: «motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio».
(3) Periodo inserito dall’art. 41, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



GIURISPRUDENZA


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