Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 276
Chiusura della procedura
1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Relazione illustrativa
Anche la chiusura della procedura ricalca quella della liquidazione giudiziale in quanto si prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il giudice dichiari chiusa la liquidazione controllata.
E’ altresì previsto che il giudice, con il medesimo decreto e su istanza del liquidatore autorizzi il pagamento del compenso liquidato al professionista a norma dell’articolo 275, comma 3. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Liquidazione giudiziale
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 276
Chiusura della procedura
1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile. (1)
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
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(1) L’art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 ha aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.».
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Art. 276
Chiusura della procedura
1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio (2). Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. (3) Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 41, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «La procedura si chiude con decreto» le seguenti: «motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio».
(3) Periodo inserito dall’art. 41, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.