Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 264
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.

2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.



Relazione illustrativa
La norma attribuisce al curatore il potere di compiere atti ed operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società e, più in generale, il potere di esercitare, per determinati atti od operazioni, le prerogative dell’assemblea dei soci, a condizione che lo preveda il programma di liquidazione.
E’ previsto che gli atti compiuti dal curatore nell’esercizio di tali poteri sono impugnabili con reclamo al tribunale e trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, le norme che, in generale, disciplinano la validità delle delibere dell’assemblea dei soci e delle decisioni dei soci, stabilite dagli articoli da 2377 a 2378-ter e dall’art. 2479-ter c.c. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 264
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della societa' previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della societa'. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.

2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.