Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 254
Doveri degli amministratori e dei liquidatori
1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
Relazione illustrativa
La norma riproduce il testo del primo comma dell’art. 146 l.fall. nella parte in cui sono previsti, a carico degli amministratori e dei liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, gli obblighi di fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori. Gli stessi soggetti rappresentanti dell’ente in liquidazione sono sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 254
Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Articolo abrogato. (2)
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) Articolo abrogato dall’art. 40, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. L'articolo abrogato recitava: «1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.