Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale


Art. 253

Nuova proposta di concordato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’ultima disposizione in tema di concordato nella liquidazione giudiziale prende in considerazione l’ipotesi, contemplata dal vigente art. 141 l.fall., che il proponente, dopo la riapertura della liquidazione, depositi una nuova domanda di concordato e, nel prevederne l’ammissibilità, dispone che l’omologa del concordato sia possibile solo a condizione che prima dell’udienza siano depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o prestate garanzie equivalenti. Il testo integrale della Relazione illustrativa