Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale


Art. 252
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’art. 252 contiene la disciplina degli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale richiamando quelli previsti dagli artt. 238 e 239 per l’analoga situazione processuale che si verifica quando, dopo la chiusura della liquidazione, risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura della stessa.
Viene precisato che possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
Viene infine previsto che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e che concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato che resta comunque definitivamente acquisita.
Anche la disposizione ora illustrata ripropone sostanzialmente l’attuale art. 140 l.fall. sugli effetti della riapertura del fallimento. Il testo integrale della Relazione illustrativa