Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 251
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
Anche per l’annullamento del concordato viene riproposta l’attuale disciplina che lo prevede, su istanza del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
Il termine per la proposizione del ricorso per annullamento è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque di due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Si conferma che quella di annullamento è l’unica azione di nullità possibile.
Il procedimento è lo stesso di quello per la risoluzione del concordato.
La sentenza che annulla il concordato e riapre la liquidazione giudiziale è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile.
Il testo integrale della Relazione illustrativa