Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 243
Voto nel concordato
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 1. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
Relazione illustrativa
L’articolo dispone, analogamente a quanto previsto dall’art. 127 l.fall., sui criteri di ammissione al voto sia nel caso in cui la proposta sia stata presentata prima della definizione dello stato passivo, prevedendo che in tal caso possano votare i creditori inseriti nell’elenco formato dal curatore e autorizzato dal giudice delegato, sia in quello in cui la proposta sia presentata dopo l’intervenuta esecutività dello stato passivo, prevedendo allora che votino i creditori ammessi, anche se provvisoriamente o con riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se contestati, per i quali è previsto l’integrale pagamento non hanno diritto al voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte (con effetto solo ai fini del concordato) alla prelazione; se vi è rinuncia, per la parte non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari.
Sono considerati altresì creditori chirografari per la parte residua del credito anche i creditori privilegiati per i quali è previsto il soddisfacimento solo parziale.
I commi da 5 a 7 prevedono una disciplina particolare ai fini del voto per alcune categorie di creditori: sono esclusi i creditori che hanno particolari rapporti di vicinanza con il debitore per rapporti familiari o di affinità oppure per rapporti societari di controllo, e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato; sono altresì esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi e cioè i portatori di un interesse che non sia quello derivante dalle cause legittime di prelazione, in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori; può votare solo se inserito in una classe il creditore che propone il concordato e la stessa condizione vale per le società collegate a detto creditore, in quanto dallo stesso controllate o controllanti o sottoposte a comune controllo.
Infine, per evitare manovre sulle maggioranze, è prevista l’esclusione dal voto dei titolari di crediti trasferiti dopo la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, salvo che il trasferimento non sia avvenuto a favore di banche o altri intermediari finanziari, non ritenendosi, in tal caso, sospetto il trasferimento. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 243
Voto nel concordato
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi [...] (2) e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 1. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile [...] (3), il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 39, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 1 la parola: «provvisoriamente».
(3) L’art. 39, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 5 le parole: «tra persone dello stesso sesso».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.