Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 242

Concordato nel caso di numerosi creditori
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anzichè con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.



Relazione illustrativa
La disposizione disciplina l’ipotesi, prevista dall’art. 126 l.fall, in cui vi sia un numero rilevante di creditori da coinvolgere nella procedura di concordato, indicando la possibilità che la notizia della proposta sia data esclusivamente mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. Il testo integrale della Relazione illustrativa