Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo V
Ripartizione dell'attivo
Liquidazione giudiziale
Capo V
Ripartizione dell'attivo
Art. 229
Restituzione di somme riscosse
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
Relazione illustrativa
La disposizione è ripetitiva dell’art. 114 l.fall. sulla irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto e sulla restituzione di somme riscosse dai creditori e non dovute. Il testo integrale della Relazione illustrativa