Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 225

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.



Relazione illustrativa
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 112 l.fall. sul concorso alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione dei crediti ammessi tardivamente. Il testo integrale della Relazione illustrativa