Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 204

Formazione ed esecutività dello stato passivo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;

b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.



Relazione illustrativa
La disposizione illustrata prevede, in modo del tutto analogo all’attuale articolo 96 l.fall., la disciplina della formazione ed esecutività dello stato passivo stabilendo che il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta.
E’ confermata la regola per cui la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
La disposizione disciplina i casi di ammissione con riserva limitandoli - oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge – alle ipotesi di crediti condizionati e di quelli indicati all’articolo 154, comma 3 (i crediti che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale); di crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; di crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con salvezza della facoltà per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Esaurite le operazioni – anche in successive udienze – e terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
In attuazione della delega (art. 7, comma 8, lettera d), della legge n. 155 del 2017), l’ultimo comma della disposizione illustrata prevede che l’efficacia meramente endoconcorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni sia limitata all’accertamento dei crediti mentre hanno efficacia di giudicato le decisioni sulle domande di rivendica o restituzione, disciplinate più avanti. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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