Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 199

Fascicolo della procedura
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.

3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.



Relazione illustrativa
L’articolo disciplina la formazione del fascicolo della procedura, prevedendo che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
Il secondo comma disciplina la facoltà per i componenti del comitato dei creditori e il debitore di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretazione, mentre il terzo comma prevede che il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni altro interessato a prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti.
L’ultimo comma prevede che i creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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