Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti


Art. 186

Contratto di appalto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La disposizione corrisponde all’art. 81 LF, prevedendo, come conseguenza automatica dell’apertura della liquidazione giudiziale a carico di un contraente, lo scioglimento del contratto, stante il rischio concreto di inadempimento, in relazione all’esecuzione dell’opera o del servizio oppure al pagamento del corrispettivo, che grava sulla parte in bonis.
E’ tuttavia possibile che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie Tuttavia, se la liquidazione giudiziale viene aperta nei confronti dell’appaltatore e la qualità soggettiva del medesimo è stata un motivo determinante del contratto il curatore può subentrare nel contratto solo se l’altra parte lo consente. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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