Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti


Art. 185

Contratto di locazione di immobili
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
Anche per il contratto di locazione di immobili, come però già prevedeva l’art. 80 della l. fall., la disciplina è diversificata al fine di tutelare l’interesse del conduttore all’utilizzo del bene, che può essere destinato ad abitazione ma anche all’esercizio dell’impresa.
Nell’ipotesi di liquidazione aperta nei confronti del locatore, il contratto non si scioglie e il curatore subentra nel medesimo. Tuttavia, al fine di non impedire una proficua liquidazione, se la durata residua del contratto è superiore a quattro anni il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura può, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto con effetto una volta decorsi quattro anni dall’apertura della liquidazione giudiziale; compete all’altro contraente un indennizzo che, in caso di mancato accordo, è liquidato dal giudice delegato e insinuato al passivo quale credito concorsuale e quindi, anche in questo caso, con esclusione della prededuzione.
Se invece la liquidazione giudiziale è aperta nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l’autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto; il diritto all’indennizzo e il suo regime concorsuale è disciplinato come sopra. Il testo integrale della Relazione illustrativa