Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
Art. 180
Restituzione di cose non pagate
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La norma disciplina in modo conforme a quanto previsto dall’art. 75 della l. fall. l’ipotesi in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell’apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione né altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo.
Il testo integrale della Relazione illustrativa