Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 174
Contratti relativi a immobili da costruire
1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La norma corrisponde all’attuale art. 72-bis LF e disciplina i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 122/2005, per il caso in cui l’acquirente abbia escusso la fideiussione al cui rilascio è obbligato il costruttore a garanzia dell’eventuale obbligo di restituzione di importi corrisposti dal medesimo, prevedendo che detti contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore, e che in ogni caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
Il testo integrale della Relazione illustrativa