Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 168
Pagamento di cambiale scaduta
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La disposizione corrisponde all’attuale art. 68 l. fall. e pone un’eccezione alla regola della revocabilità del pagamento ottenuto dal creditore nel caso in cui quest’ultimo abbia dovuto accettarlo pena la perdita dell’azione cambiaria di regresso (art. 80 legge cambiaria). In tale caso la revocatoria per la somma riscossa può essere indirizzata verso l’ultimo obbligato in via di regresso per il quale il curatore è in grado di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell’obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale.
Il testo integrale della Relazione illustrativa