Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 167

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.



Relazione illustrativa
La disposizione corrisponde all’attuale 67-bis della l. fall. e prevede la revocabilità di atti che non incidono direttamente sul patrimonio della società assoggettata alla liquidazione giudiziale, ma su quello, separato, destinato ad uno specifico affare, allorquando il loro compimento sia comunque pregiudizievole per la società. Il testo integrale della Relazione illustrativa