Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 169
Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone piu' di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
In considerazione del particolare rapporto di familiarità che lega i coniugi, ovvero le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto, e quindi della presumibile approfondita conoscenza che gli stessi hanno degli affari del debitore, la consapevolezza dello stato di insolvenza viene presunta, salvo la prova contraria, per tutti gli atti previsti dall’art. 166, compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un’impresa e per quelli a titolo gratuito compiuti anche oltre due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita la liquidazione ma nel tempo di esercizio dell’impresa.
Il testo integrale della Relazione illustrativa