Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Capo I
Strumenti di allerta
Art. 15
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati
1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato:
a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);
c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.
Relazione illustrativa
L’articolo 15 attua il principio contenuto nell’articolo 4, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, individuando nell’Agenzia delle entrate, nell’Istituto nazionale della previdenza sociale e nell’agente della riscossione delle imposte i creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.
Per ciascuna categoria di creditori, nel comma 2, è stato determinato, anche all’esito delle audizioni degli interessati, quando l’esposizione debitoria deve considerarsi di importo rilevante ai fini dell’allerta.
Con riguardo all’Agenzia delle entrate (art. 15, comma 2, lett. a), si è ritenuto opportuno limitare il monitoraggio alla sola IVA, in quanto calcolata sulla base delle dichiarazioni periodiche redatte dagli stessi contribuenti, calibrando la soglia di rilevanza in relazione alle dimensioni dell’impresa, quali si evincono dal suo volume d’affari, e fissando comunque una soglia minima sufficientemente elevata onde evitare che l’estensione troppo ampia dell’obbligo di effettuare la segnalazione generi un effetto contrario rispetto a quello auspicato, paralizzando l’attività degli organismi cui compete gestire tali segnalazioni. Si è perciò deciso di fare riferimento ai debiti IVA scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del periodo di riferimento e purché comunque l’ammontare del debito scaduto non sia inferiore: a 25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro; a 50.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro; a 100.000 euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro Rispetto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 15, comma 2, lett. b) si è fatto invece riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore ad euro cinquantamila, importo ritenuto congruo dagli stessi esponenti dell’istituto consultati nel corso delle audizioni, i quali hanno evidenziato come una soglia più bassa porterebbe il numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d’allerta a quasi 200.000 all’anno (contro i 12.000 circa potenzialmente interessati adottando la soglia dei 50.000 euro), numero difficilmente gestibile, soprattutto in fase di prima applicazione della norma.
Con riguardo all’agente della riscossione (art. 15, comma 2, lett. c), tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, l’inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati (come espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. Importi meno elevati, come dimostrato dalle elaborazioni effettuate da Agenzia delle entrate –Riscossione con riferimento a quanti, che, alla fine del 2017, presentavano –rispetto al 2016- un’esposizione debitoria superiore porterebbe la platea dei possibili soggetti interessati alla segnalazione ad un numero superiore ai ventimila, contro un totale di circa 2.000 stimabili sulla base delle soglie recepite dalla norma.
Va rimarcato che, proprio in ragione della assoluta novità dell’istituto dell’allerta ed al fine di monitorarne l’efficacia fin dalle sue prime applicazioni, è previsto un meccanismo di adeguamento delle disposizioni contenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti monitorati, sia alla loro entità, dapprima entro due anni dalla entrata in vigore del codice, e successivamente ogni tre anni. Detto adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati da un Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l’altro, di monitorare con cadenza annuale l’andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l’efficienza.
Completa il quadro di monitoraggio della riforma la previsione secondo la quale, entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla applicazione del codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio.
Sotto il profilo operativo, la norma prevede che, quando l’esposizione debitoria superi l’importo rilevante come sopra individuato, i creditori pubblici hanno l’obbligo di inviare un avviso al debitore, con le seguenti modalità:
l’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; l’Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre sei mesi di cui sopra; l’Agente della riscossione entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie.
Quanto al contenuto dell’avviso, i creditori pubblici qualificati devono avvertire il debitore che, se entro i successivi novanta giorni egli non avrà provveduto, alternativamente, ad estinguere il proprio debito, a regolarizzarlo nelle diverse modalità consentite dalla legge (ad esempio, per quanto concerne l’agente della riscossione, sono ipotizzabili la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73, l’adesione alla definizione agevolata, la compensazione ex art. 28-quater DPR 602/73), a presentare istanza di composizione assistita della crisi ovvero a proporre domanda di accesso ad una procedura concorsuale, essi lo segnaleranno all’organismo di composizione assistita della crisi di impresa, anche affinché tale ente, che, essendo istituito presso le Camere di commercio, ha maggiore facilità nell’acquisizione dei dati a tal fine necessari, provveda alla segnalazione agli organi societari di controllo.
Una volta decorso il termine assegnato, ove il debitore non abbia fornito alcuna risposta, i creditori pubblici qualificati procederanno senza indugio alle prescritte segnalazioni.
I creditori pubblici qualificati sono esonerati dall’obbligo di segnalazione se il debitore fornisca prova documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni di ammontare pari ad almeno la metà della soglia di rilevanza stabilita dal comma 2. Si vuole così tener conto della situazione patrimoniale complessiva dell‘imprenditore ed evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo nel pagamento da parte della stessa amministrazione.
La sanzione per la mancata ottemperanza all’obbligo di segnalazione consiste, per l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nell’inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti dei quali essi sono titolari, e per l’agente della riscossione delle imposte, nell’inopponibilità alla massa del credito per spese ed oneri di riscossione. La differenziazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che è parso iniquo penalizzare l’ente impositore, degradando il credito al rango chirografario, per omissioni imputabili all’agente incaricato della riscossione. Si è dunque ritenuto di tradurre il principio di delega, che prevedeva genericamente la perdita del privilegio, in termini tali da garantire il perseguimento dell’obiettivo indicato dal legislatore delegante e cioè il rafforzamento dell’obbligo di segnalazione attraverso la previsione di una sanzione tale da responsabilizzare i destinatari della regola di condotta. In questa prospettiva non avrebbe senso ipotizzare, a carico dell’agente della riscossione, la sanzione della perdita del privilegio per spese ed oneri di riscossione, considerato che è assai dubbio che il relativo credito abbia carattere privilegiato, vista la costante giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente affermato la natura chirografaria del credito per aggi (in questo senso, si vedano Cass. n. 25932/2015; Cass. n. 7868/2014; Cass. n. 11230/2013 e Cass. n. 28502/2015 per il carattere chirografario del credito per spese di insinuazione). E’ dunque evidente che sanzionare l’inerzia dell’agente con la perdita del privilegio equivarrebbe a non prevedere una sanzione. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Capo I
Strumenti di allerta
Art. 15
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati (1)
1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilita' del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra' estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risultera' in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della societa'.
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria e' di importo rilevante:
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e' superiore ad euro 10.000.000 (2);
b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato:
a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis (3);
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);
c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalita' previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione e' effettuata con modalita' telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla meta' del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalita' telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (4).
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.
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(1) L'obbligo di segnalazione di cui al presente comma, ha effetto ex art. 11 decreto-legge 15 febbraio 2021 poi abrogato dall'articolo 1, comma 2, Legge 24 aprile 2020, n. 27.
(2) Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
(3) Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
(4) Comma così modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)
Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)
Art. 15
Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori (3)
1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.