Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

Art. 120

Annullamento del concordato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.



Relazione illustrativa
Per l’annullamento del concordato viene confermata l’attuale disciplina che prevede la legittimazione del commissario giudiziale e di qualunque creditore allorquando emerga l’esistenza di atti in frode ai creditori (dolosa esagerazione del passivo ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo) con esclusione di qualunque altra azione di nullità.
Il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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