Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Capo I
Composizione negoziata della crisi


Art. 12

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo' chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto (1) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro. (2)

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38, comma 2, (3) nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

_______________
(1) L’art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, dopo le parole: «quando si trova» ha inserito le seguenti: «nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto».
(2) L’art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, dopo le parole: «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» ha aggiunto, in fine, le seguenti: «e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro».
(3) L’art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 38» ha inserito le seguenti: «, comma 2,».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



GIURISPRUDENZA


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