Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione IV
Giurisdizione internazionale

Art. 11

Attribuzione della giurisdizione (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.



GIURISPRUDENZA


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