Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione V
Voto nel concordato preventivo
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione V
Voto nel concordato preventivo
Art. 111
Mancata approvazione del concordato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.
Relazione illustrativa
L’art. 111 disciplina gli adempimenti in esito all’accertamento della mancata approvazione del concordato. Il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2) : dunque, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, apre con sentenza la liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa