Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione III
Principi di carattere processuale
Art. 10
Comunicazioni telematiche
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.
2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.
3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.
Relazione illustrativa
L’articolo 10 richiama, in linea con l’art. 2, comma 1, lett. i), legge delega n. 155/2017, alcune delle regole poste dal codice dell’amministrazione digitale riguardo alle modalità di formazione e comunicazione dei documenti informatici, così come il «domicilio digitale» individuato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, ferme restando le ulteriori previsioni di cui al Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure d’insolvenza.
Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure sono effettuate, allo scopo di semplificarle e velocizzarle, con modalità telematiche al domicilio digitale attivato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno l’obbligo di munirsene; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all’estero; al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal codice dell’insolvenza. Dell’attivazione l’organo preposto alla procedura deve dare tempestiva comunicazione all’interessato.
Il comma 3 responsabilizza i destinatari delle comunicazioni e prevede che, nell’ipotesi di mancata istituzione o comunicazione del domicilio digitale, le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale e quelle effettuate ai soggetti cui sia stato comunque assegnato un domicilio digitale, nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
L’ultimo comma, recependo una sollecitazione del Consiglio di Stato di cui si è già dato conto, stabilisce che le spese di attivazione dei domicili digitali di cui al comma 2 siano a carico della massa. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione III
Principi di carattere processuale
Art. 10
Comunicazioni telematiche
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). (1)
2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. (2)
2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. (3)
3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico. (4)
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. [...] (5)
____________________
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.».
(2) Comma sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.».
(3) L’art. 4, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito, dopo il comma 2, il seguente: «2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.».
(4) Comma sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.».
(5) Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma abrogato recitava: «6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.