CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III


Art. 71-quater

TESTO A FRONTE

I. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

II. [...] (1)

III. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (2)

IV. [...] (3)

V. [...] (3)

VI. [...] (3)

____________________
(1) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, cit., come da ultimo modificato dall'art. 37, comma 1, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv., con modif. in l. 21 aprile 2023, n. 41., che prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 2 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28» alle parole: «, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, cit., come da ultimo modificato dall'art. 37, comma 1, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modif. in l. 21 aprile 2023, n. 41, che prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 2 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
(3) Commi abrogati dall'art. 2, comma 2, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, cit., come da ultimo modificato dall'art. 37, comma 1, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modif. in l. 21 aprile 2023, n. 41, che prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 2 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

GIURISPRUDENZA

Condominio – Mediazione – Genericità della domanda di mediazione

Condominio – Impugnativa di delibera – Diligenza dell’impugnante – Obbligo di chiarire le proprie ragioni anche in mediazione

Condominio – Mediazione – Giustificato motivo per mancata partecipazione

Condominio – Impugnativa delibera – Contenuto domanda di mediazione – Simmetricità con il giudizio di merito – Obbligo di chiarezza nell’esposizione delle ragioni della domanda – Effetti – Improcedibilità

Condominio – Impugnativa delibera – Contenuto domanda di mediazione – Obbligo di esplicitazione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento delle contestazioni in ordine alla delibera assunta – Effetti – Improcedibilità

Condominio – Impugnativa delibera – Contenuto domanda di mediazione – Necessità di esplicitazione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento delle contestazioni in ordine alla delibera assunta – Effetti sull’ordine del giorno e sul deliberato della assemblea convocata ex art. 71 quater disp. att. c.c.
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L’eccezione di genericità della domanda di mediazione a ben vedere […] non è incompatibile e contraddittoria con la costatazione del mancato raggiungimento del quorum assembleare anzi, appare essere un suo ragionevole e in una certa misura prevedibile antecedente logico. Infatti, la genericità delle contestazioni […] nella instaurazione del procedimento di mediazione non ha consentito ai condomini di verificare preventivamente le ragioni avanzate […] e di valutare con piena consapevolezza l’opportunità di partecipare all’assemblea. Alla radice, non ha consentito ai condomini di valutare l’opportunità di riconsiderare quanto già deliberato.

Chi assume l’iniziativa di porre in discussione una delibera già discussa e approvata dagli altri condomini è tenuto a comportarsi secondo l’ordinaria diligenza che un tempo si qualificava come “del buon padre di famiglia”, tenendo conto degli interessi di tutti. Secondo tale criterio di diligenza, è tenuto a chiarire le proprie ragioni, in modo che possano essere comprese dagli altri condomini sin dall’ordine del giorno dell’assemblea convocata per discutere sulla partecipazione alla mediazione e in modo che possano stimolare un dibattito sul punto, in assemblea prima ancora che in mediazione.

La genericità della domanda come proposta da parte impugnante e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo nonostante regolare convocazione dell’assemblea costituisce giustificato motivo della mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione ed esclude quindi l’applicazione della sanzione prevista all'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo n. 28/2010.

La impugnazione deve ritenersi inammissibile in quanto nell’atto preliminare di mediazione l’attrice si è limitata ad impugnare tre punti della delibera ma non ha precisato alcunché in ordine alle ragioni della pretesa, ragioni invece enucleate in modo esteso e vario nel complesso atto di citazione.
Il contenuto dell’atto preliminare di mediazione è solo parzialmente coincidente nel petitum alle conclusioni di cui al presente giudizio […] ma omette completamente i fatti e per tale ragione non soddisfa la condizione di procedibilità, come tempestivamente eccepito dal Condominio sin dalla comparsa di costituzione.
La domanda di mediazione, infatti, deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere elementi sufficienti a consentire alle convenute di vagliare l’opportunità di costituirsi.
Quando il futuro giudizio di merito ha per oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale la chiarezza nell’esposizione delle ragioni della domanda è di particolare importanza.
Infatti, i condomini che non hanno impugnato la delibera vengono convocati per una assemblea straordinaria – sostenendone collettivamente i relativi costi – ai fini sostanzialmente di rivalutare se mediare relativamente a una decisione già da loro assunta.

Il condomino che si assume la responsabilità di chiedere un annullamento di delibera è tenuto […] ad esplicitare con molta chiarezza i fatti e gli elementi di diritto a fondamento delle proprie contestazioni in ordine alla delibera assunta dagli altri condomini e possibilmente anche a presenziare all’assemblea per meglio illustrarli, assentandosi poi in occasione del voto, quantomeno per un senso di responsabilità verso la collettività dei condomini, costringendoli a sostenere costi straordinari per riconsiderare una decisione già assunta.

Vi è un ulteriore motivo per cui nella specifica materia dell’impugnazione di delibere condominiali la domanda in sede di mediazione debba esplicitare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto a suo fondamento: l’ordine del giorno con il quale è convocata l’assemblea straordinaria dei condomini per deliberare se autorizzare o meno l’amministratore a partecipare alla mediazione può contenere unicamente la descrizione della controversia per come presentata avanti all’organismo. Se tale descrizione è generica o meramente formale (come nel caso in esame), l’ordine del giorno non contiene elementi sufficienti a consentire ai condomini di vagliare con piena cognizione l’opportunità di presenziare o meno all’assemblea. E non consente un dibattito fra i condomini che vi abbiano partecipato, non essendo esplicitati gli argomenti.
Infine, sempre nei casi di mediazione prodromica all’impugnazione di delibera condominiale, l’assemblea convocata per valutare l’opportunità di costituirsi in mediazione in quanto “sovrana” potrebbe ritenere convincenti gli argomenti e le censure per come chiarite da parte impugnante e richiedere all’amministratore una nuova convocazione ai fini di deliberare nuovamente sul medesimo ordine del giorno relativo ai punti oggetto di impugnativa, alla luce delle nuove considerazioni. Tale scelta condurrebbe a far cessare la materia del contendere prima ancora di presentarsi in mediazione, senza dover attendere costi e tempi e incertezza di una decisione giudiziaria. Sicuramente esito auspicato dal legislatore che ha inserito la materia condominiale fra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria.
Tuttavia, la mancata esplicitazione dei motivi di impugnazione rende assai improbabile un tale esito dell’assemblea. (Luca A. E. Ghiringhelli) (riproduzione riservata)
Tribunale Monza, 14 Marzo 2022.


Mediazione obbligatoria ex art. 71 quater disp. att. c.c. - Partecipazione dell'amministratore - Previa delibera assembleare di autorizzazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 08 Giugno 2020, n. 10846.


Procedimento di mediazione – Assenza della parte attrice – Eccezione di improcedibilità – Rigetto.
Le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo e devono essere interpretate in senso restrittivo, dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato.

L’assenza della parte, quand’anche sia attrice, all’incontro di mediazione disposto ex art. 5 Dlgs 28/10, è, quindi, sì punita dal Dlgs 28/10, ma non con l’improcedibilità, bensì con le sanzioni di cui all’art. 8.

L’unico adempimento richiesto ai fini della procedibilità della domanda è il deposito della domanda di mediazione presso l’organismo deputato. (Fabrizio Pelosi) (riproduzione riservata)
Tribunale Savona, 19 Ottobre 2018.


Condominio negli edifici – Impugnazione delibera assembleare – Tempestiva comunicazione deposito istanza mediazione – Decadenza per tardività dell’impugnazione delibera.
Il dettato della legge è chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto; Ciò tanto è vero che, attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente la procedura di conciliazione, l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte «anche a cura della parte istante», onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione. (Loredana Ermia) (riproduzione riservata) Tribunale Savona, 02 Marzo 2014.